ULTIME NOVITA’ INDENNITA 600€ – COVID
Il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, agli artt. 27 e 28, ha previsto per le seguenti categorie di soggetti, l’erogazione di un contributo una tantum di € 600 per il mese di marzo.
- Titolari di partita IVA individuale iscritti alla gestione separata INPS
- Lavoratori titolari di rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa iscritti alla gestione separata INPS
- Titolari di partita IVA individuale iscritti alla Gestione Commercianti
- Titolari di partita IVA individuale iscritti alla Gestione Artigiani
- Amministratori di società che versano i contributi alla Gestione Artigiani o Commercianti
Per richiedere il contributo è necessario accedere al sito dell’INPS, disponibile a questo indirizzo, per poi entrare nella sezione MyINPS, l’area personale che raccoglie e organizza le tue preferenze, scadenze e avvisi relativi all’istituto di previdenza sociale.
Come accedere al sito INPS:
𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐃𝐔𝐑𝐀 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐑𝐈𝐀 (𝐬𝐞 𝐬𝐢 𝐞̀ 𝐠𝐢𝐚̀ 𝐢𝐧 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐥𝐢). Fare l’accesso al sito INPS attraverso:
- PIN Inps;
- SPID di livello 2 o superiore
- Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
Nazionale dei Servizi (CNS).
𝐍𝐔𝐎𝐕𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐃𝐔𝐑𝐀 𝐒𝐄𝐌𝐏𝐋𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐓𝐀 (𝐬𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐢 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐞𝐝𝐨𝐧𝐨 𝐥𝐞 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐥𝐢).
La modalità semplificata permette di compilare e inviare le domande inserendo soltanto la prima parte del PIN, (prime otto cifre) ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale inps o Contact Center.
L’accesso in modalità semplificata è consentito con esclusivo riferimento alle domande per le indennità previste dal decreto “CURA ITALIA”, in quanto il pin reso non è un pin dispositivo
𝐋𝐈𝐍𝐊 𝐑𝐈𝐂𝐇𝐈𝐄𝐒𝐓𝐀 𝐏𝐈𝐍: https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp
𝐂𝐎𝐍𝐓𝐀𝐂𝐓 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑𝐑𝐈𝐂𝐇𝐈𝐄𝐒𝐓𝐀 𝐏𝐈𝐍: numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), – oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).
Come specificato sopra il testo della norma , ricordiamo , prevede che il bonus di 600 euro per il mese di marzo vada a:
- liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) attivi alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata (di cui all’articolo 2,comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
La medesima indennità viene riconosciuta anche a:
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, ovvero artigiani , commercianti coltivatori diretti e mezzadri, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 e purchè gli stessi non risultino titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente;
- lavoratori del settore agricolo a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo (con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo) da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione purchè non risultino titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo ( entrata in vigore della disposizione).
In tutti questi casi l’indennità viene riconosciuta, su domanda dell’interessato, ed erogata dall’Inps che controllerà il rispetto del limite di spesa indicato nel decreto per ciascuna categoria
La circolare n. 49 del 30/03/2020 dell’ Inps specifica che possono fare richiesta anche :
- le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola,
- i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.
- I soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco.